La procedura

1 Avvio della mediazione

La procedura si avvia con il deposito dell'istanza di mediazione presso la Segreteria dell'Organismo o compilando il modulo on line.

2 Convocazione

Il Responsabile dell'Organismo nomina un mediatore scegliendolo dal proprio elenco e convoca le parti presso una propria sede entro 40 giorni dal deposito dell'istanza.

3 Primo incontro

Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti ed i rispettivi avvocati. Al primo incontro, il mediatore illustra a tutti i partecipanti le regole procedurali ed agisce affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

4 Conclusione

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, anche per assenza della controparte, sono dovute esclusivamente le spese di avvio, di mediazione in misura ridotta e le spese vive.

5 Incontri di mediazione

Sin dal primo incontro ciascuna parte ha la possibilità di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore al fine di raggiungere la possibile soluzione negoziale della controversia.

6 Esito positivo

L’accordo raggiunto dalle parti assistite dai propri Avvocati ha valore di titolo esecutivo. In tutti gli altri casi, l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del Presidente del Tribunale.

7 Esito negativo

In caso di mancato accordo, il mediatore redige il verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.